Commercio su AA.PP. in forma itinerante

Ultima modifica 24 marzo 2024

Definizione

Il commercio sulle aree pubbliche è l'attività di vendita di merci al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

  • su aree pubbliche: le strade, le piazze, ecc.,
  • su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità.

L'attività può essere esercitata

  • in forma itinerante (descritto in questa pagina);
  • su posteggio per vendere nei posteggi isolati, nei mercatini e nelle fiere (descritto in apposita pagina)

Titolo Autorizzatorio per esercitare l'attività itinerante

Per esercitare l'attività è necessario presentare la domanda per l'autorizzazione di cui all' art. 21 comma 3 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere. Possono chiedere l'autorizzazione persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative.


L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante abilita:

  • a svolgere l'attività con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, anche se muniti di ruote. È inoltre vietato tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza. Nel Comune di Montano Lucino la sosta non può superare le due ore;
  • alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale;
  • alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Si possono vendere prodotti del settore alimentare, non alimentare, o di entrambi i settori, che vanno dichiarati.

Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l’attività di vendita dandone comunicazione al comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

Chi possiede l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari può sia venderli che somministrarli, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Chi vende o somministra alimenti e bevande deve preventivamente presentare anche la S.C.I.A. sanitaria all'A.T.S. - Azienda Territoriale Sanitaria dell'Insubria.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

Morali
I soggetti indicati nell'articolo 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” devono possedere i requisiti morali di cui:

  • all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  • all'art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Professionali

In caso di vendita/somministrazione di prodotti del settore alimentare, il titolare, se impresa individuale, il legale rappresentante, se società, oppure, in alternativa, in entrambi i casi, l'eventuale persona preposta all'attività commerciale, devono possedere i requisiti professionali previsti dall'art. 20 comma 6 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Modalità di presentazione delle pratiche

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti il commercio itinerante dovranno essere presentate esclusivamente con modalità telematica tramite PEC del Comune di Montano Lucino (attenzione! la casella riceve solo da provenienza PEC).

 


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