Modalità di rilascio certificati

Ultima modifica 18 maggio 2018

A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000). Pertanto, gli uffici comunali di anagrafe e stato civile possono rilasciare certificati soltanto ad uso privato (per i quali è previsto il pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dellart. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972, e dei diritti di segreteria, ossia € 16,00 + € 0,52 per ciascun documento).Si ricorda che i cittadini possono comunque sempre avvalersi dell' autocertificazione anche quando hanno a che fare con ‘istituzioni private’ quali banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane e notai (art. 2, D.P.R. 445). I documenti di autocertificzione hanno lo stesso valore dei certificati comunali (art. 46, D.P.R. 445) ma non comportano il pagamento di nessuna imposta di bollo né di diritti di segreteria e non è necessaria l'autenticazione della firma.
Non è nella facoltà del richiedente decidere se l'atto vada in bollo oppure in carta libera e neppure discrezione degli uffici che richiedono o rilasciano atti. Il pagamento dell'imposta di bollo è la regola mente la "carta semplice" è l'eccezione, pena l'evasione del tributo di bollo.


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