Vendite straordinarie: di fine stagione, saldi, liquidazione, promozionali e vendite sottocosto

Ultima modifica 19 febbraio 2024

Definizione

Sono vendite straordinarie:

  • le vendite di fine stagione o saldi;
  • le vendite di liquidazione;
  • le vendite promozionali.

Queste vendite possono essere effettuate anche nella particolare modalità definita vendita sottocosto.
Durante queste vendite il negoziante offre reali ed effettive condizioni favorevoli di acquisto dei propri prodotti.

Le disposizioni sulle vendite straordinarie si applicano:

  • alle attività di vendita al dettaglio;
  • alle attività in cui la vendita è presente, anche se effettuata in modo non continuativo o non prevalente, comprese le attività di vendita effettuate dai produttori e dagli artigiani in luoghi diversi dai locali di produzione o a questi adiacenti.

Vendite di fine stagione o SALDI

Le vendite straordinarie di fine stagione o saldi riguardano i prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, i prodotti che, se non sono venduti entro un certo tempo, sono comunque suscettibili di notevole deprezzamento.

Possono essere effettuate, come stabilito dalla Regione Lombardia con D.g.r. 14 dicembre 2011 - n. IX/2667, nei seguenti periodi:

  • Saldi invernali: dal 5 gennaio, per non più di sessanta giorni;
  • Saldi estivi: dal primo sabato di luglio, per non più di sessanta giorni.

Non è necessario comunicare al Comune le vendite di fine stagione o saldi. (cfr. Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6 art. 115)

Vendite di Liquidazione

Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di esaurire in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di:

  • cessazione dell’attività commerciale;
  • trasferimento in gestione o cessione in proprietà dell’azienda;
  • trasferimento dell’azienda in altro locale;
  • trasformazione o rinnovo dei locali.

Devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 114 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6

Vendite Promozionali

Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.

Le vendite promozionali dei “prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non sono venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento” non possono essere effettuate durante il periodo dei saldi e nei trenta giorni antecedenti.

Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l'igiene della persona e per l'igiene della casa possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno. (cfr. Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6 art. 116)

Non é necessario comunicare al Comune le vendite promozionali.

Vendita Sottocosto

La vendita sottocosto è una particolare modalità di effettuazione delle vendite straordinarie, disciplinata dal D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218.
Si intende per vendita sottocosto la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo, purché documentati.
La vendita sottocosto deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio, tranne nel caso in cui vengano venduti i prodotti di cui all'art. 2 del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218.
Le disposizioni decreto non si applicano alle vendite promozionali non effettuate sottocosto e alle vendite di liquidazione e di fine stagione,

Prescrizioni

Nelle vendite straordinarie devono essere indicati obbligatoriamente il prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso espresso in percentuale. L’indicazione del prezzo che risulta applicando lo sconto o ribasso è facoltativa.

I messaggi che pubblicizzano i saldi devono essere presentati in modo non ingannevole per il consumatore.

L'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere sugli sconti o ribassi praticati, sia nelle comunicazioni pubblicitarie sia nella indicazione dei prezzi nei locali di vendita

Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere fisicamente separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Nel caso non sia possibile, l'operatore commerciale deve indicare, con cartelli o altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto delle vendite straordinarie, sempre che ciò possa essere fatto in modo inequivoco e non ingannevole per il consumatore. In caso contrario, non possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie.

Nel corso di vendite straordinarie il rivenditore è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato.

Modalità di presentazione delle pratiche

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti il commercio itinerante dovranno essere presentate esclusivamente con modalità telematica tramite PEC del Comune di Montano Lucino (attenzione! la casella riceve solo da provenienza PEC).

Le istanze presentate in altra forma saranno respinte.


Modulistica e Documentazione di riferimento

Regolamenti di riferimento

Vai all'Ufficio Competente


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